Quando si hanno soffitti molto alti, si può ricavare dello spazio in più con un soppalco.
Lo si può costruire in muratura, in legno oppure in metallo; poi si deve pensare alle scale, all’arredo e alla suddivisione degli spazi sopra e sotto, ma innanzitutto bisogna sapere a chi rivolgersi per realizzarne uno.
Indispensabile è conoscere quali sono le norme e le leggi che ne regolano misure e forma. In questo articolo trovate tutte le informazioni utili per costruire un soppalco, compresa la normativa relativa.
Scegliere il soppalco
Lo spazio è un concetto molto importante quando si parla di casa, soprattutto perché in molte situazioni se ne ha poco a disposizione.
Per questo è importante sfruttarlo in modo intelligente, senza rischiare di appesantirlo, ma neanche lasciando libere zone che invece possono essere utilizzate.
Queste convinzioni sono alla base dell’ideazione e della progettazione del soppalco: zone rialzate per sfruttare lo spazio in altezza quando non ce n’è in larghezza e in lunghezza, creando vere e proprie stanze in più con funzioni precise.
Sono tre i modi principali per realizzarlo e prima di farlo occorre conoscere cosa dice la legge in proposito.
Normativa
Il soppalco abitabile è definito in termini di legge come “soppalco con permanenza di persone” e si tratta di una zona rialzata in un secondo momento rispetto al livello del resto dell’appartamento, calpestabile da persone comodamente in piedi.
Le regole e le misure stabilite dalla legge per la realizzazione di un soppalco cambiano a seconda del Regolamento Edilizio e di Igiene del proprio Comune di residenza, ma in linea generale esse sono:
altezza minima del locale da soppalcare;
che deve essere di almeno 430-440 cm; le altezze sopra e sotto il soppalco quindi non possono essere inferiori a 210 cm, soletta compresa;
superficie soppalcata;
non deve essere superiore a 1/3 della superficie del locale, ma può arrivare fino a metà della superficie del locale quando le altezze sopra e sotto il soppalco raggiungono i 220 cm;
altezza della zona sottostante
deve essere di almeno 240 nel caso la si voglia attrezzare come bagno o come cucina (mantenendo sempre però i 210 cm minimi nella parte superiore)
superficie finestrata;
non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del locale soppalcato;
documentazione del progetto;
va presentata all’Ufficio Tecnico del proprio Comune da parte di un professionista (ingegnere, architetto o geometra):
una volta ultimati i lavori, questi vanno documentati all’Ufficio del Catasto, poiché aumenta la superficie calpestabile e quindi la metratura dell’appartamento:
Inoltre è bene sapere che per realizzare un soppalco nel proprio appartamento, non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale.
Per evitare però successive contestazioni da parte di vicini quanto meno indiscreti, è consigliabile depositare presso l’Amministratore la documentazione relativa ai permessi comunali ottenuti e la perizia del professionista chiamato in causa.
Se un vicino dovesse mai chiedere spiegazioni, sarà l’Amministratore a dover mostrare i documenti.
Per quanto riguarda invece le tabelle millesimali, occorre sapere due cose: se i millesimi sono calcolati in base ai metri quadrati dell’appartamento, allora il soppalco può comportare una modifica dei calcoli stessi; se invece i millesimi sono calcolati in base alla cubatura, di fatto il soppalco non comporta nessun cambiamento.
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