Soppalco: normativa

Quando si hanno soffitti molto alti, si può ricavare dello spazio in più con un soppalco.

Lo si può costruire in muratura, in legno oppure in metallo; poi si deve pensare alle scale, all’arredo e alla suddivisione degli spazi sopra e sotto, ma innanzitutto bisogna sapere a chi rivolgersi per realizzarne uno.

Indispensabile è conoscere quali sono le norme e le leggi che ne regolano misure e forma. In questo articolo trovate tutte le informazioni utili per costruire un soppalco, compresa la normativa relativa.

 

Scegliere il soppalco

Lo spazio è un concetto molto importante quando si parla di casa, soprattutto perché in molte situazioni se ne ha poco a disposizione.

Per questo è importante sfruttarlo in modo intelligente, senza rischiare di appesantirlo, ma neanche lasciando libere zone che invece possono essere utilizzate.

Queste convinzioni sono alla base dell’ideazione e della progettazione del soppalco: zone rialzate per sfruttare lo spazio in altezza quando non ce n’è in larghezza e in lunghezza, creando vere e proprie stanze in più con funzioni precise.

Sono tre i modi principali per realizzarlo e prima di farlo occorre conoscere cosa dice la legge in proposito.

 

Normativa

Il soppalco abitabile è definito in termini di legge come “soppalco con permanenza di persone” e si tratta di una zona rialzata in un secondo momento rispetto al livello del resto dell’appartamento, calpestabile da persone comodamente in piedi.

Le regole e le misure stabilite dalla legge per la realizzazione di un soppalco cambiano a seconda del Regolamento Edilizio e di Igiene del proprio Comune di residenza, ma in linea generale esse sono:

altezza minima del locale da soppalcare;

che deve essere di almeno 430-440 cm; le altezze sopra e sotto il soppalco quindi non possono essere inferiori a 210 cm, soletta compresa;

superficie soppalcata;

non deve essere superiore a 1/3 della superficie del locale, ma può arrivare fino a metà della superficie del locale quando le altezze sopra e sotto il soppalco raggiungono i 220 cm;

altezza della zona sottostante

deve essere di almeno 240 nel caso la si voglia attrezzare come bagno o come cucina (mantenendo sempre però i 210 cm minimi nella parte superiore)

superficie finestrata;

non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del locale soppalcato;

documentazione del progetto;

va presentata all’Ufficio Tecnico del proprio Comune da parte di un professionista (ingegnere, architetto o geometra):

una volta ultimati i lavori, questi vanno documentati all’Ufficio del Catasto, poiché aumenta la superficie calpestabile e quindi la metratura dell’appartamento:

Inoltre è bene sapere che per realizzare un soppalco nel proprio appartamento, non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale.

Per evitare però successive contestazioni da parte di vicini quanto meno indiscreti, è consigliabile depositare presso l’Amministratore la documentazione relativa ai permessi comunali ottenuti e la perizia del professionista chiamato in causa.

Se un vicino dovesse mai chiedere spiegazioni, sarà l’Amministratore a dover mostrare i documenti.

Per quanto riguarda invece le tabelle millesimali, occorre sapere due cose: se i millesimi sono calcolati in base ai metri quadrati dell’appartamento, allora il soppalco può comportare una modifica dei calcoli stessi; se invece i millesimi sono calcolati in base alla cubatura, di fatto il soppalco non comporta nessun cambiamento.

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