Ecobonus 50% Informazioni utili

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Il DL n.34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazione in legge n. 77/2020 ha dato la possibilità di accedere all’Ecobonus del 50% con sconto in fattura e cessione del credito.

Che cosa si intende per schermatura solare?

Per schermatura solare si intendono “I sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”. (Allegato M del D.L. 311)

Quali prodotti rientrano nell’ecobonus al 50%?

Nell’ecobonus al 50% rientrano:

Prodotti certificati secondo la norma EN 13561 tende da sole, pergole a impacchettamento, pergole a lame orientabili (bioclimatiche), tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende antinsetto, schermi solari mobili;

Prodotti certificati secondo la norma EN 13659 veneziane esterne in alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc;

Prodotti certificati secondo la norma EN 13120 rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali. Sono escluse le tende decorative.

Chi puo’ usufruire della detrzione fiscale?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile dove si installeranno le schermature solari.

Il principio è che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull’immobile:

• Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

• I titolari di diritto reale sull’immobile

• I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali

• Gli inquilini

• Coloro che detengono l’immobile in comodato

• I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori

• I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)

• Le associazioni tra professionisti

• Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Quali schermature solari rientrano nell’ecobonus al 50%?

La schermatura solare deve:

• essere solidale all’edificio e non liberamente smontabile dall’utente

• deve essere a protezione di una superfice vetrata (possono essere installate sia all’interno che all’esterno della vetrata)

• deve avere valore gtot minore o uguale a 0.35

• per le schermature solari (come ad esempio le tende da sole, tende a bracci, veneziane e tende a rullo) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono quindi esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le chiusure oscuranti (come ad esempio persiane avvolgibili e tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.

• Devono possedere la marcatura CE

Quali sono le spese ammesse?

Le spese ammesse sono:

Fornitura e la posa in opera di schermature solari

Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti

Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.)

Opere provvisionali (ponteggi e/o elevatori) e accessorie (opere elettriche)

Non possono usufruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzioni parziali di componenti del prodotto (come ad esempio il telo, il motore, i soli accessori, ecc..).

Cos’e’ lo sconto in fattura e come si ottiene?

Come riportato nella legge n° 77 del 17 Luglio 2020, per il 2020 e il 2021 chi acquista una pergola o una tenda da sole, che rientri nei parametri dell’ecobonus al 50%, può richiedere al suo fornitore lo sconto diretto in fattura del 50% della spesa sostenuta, facendo attenzione ai requisiti e ai massimali come più avanti spiegati, cedendo il proprio credito d’imposta anziché optare per la usuale detrazione diretta in 10 anni.

Quali sono i massimali per l’ecobonus al 50%?

L’agevolazione fiscale anche per lo sconto in fattura è di massimo euro 60.000.

Per gli interventi singoli, non in combinazione con il superbonus del 110%, è possibile accedere alla detrazione del 50% seguendo le regole indicate nell’allegato I della legge n° 77 del 17 luglio 2020 (per le schermature solari stabilito a euro 230 al mq, iva e posa esclusa).

Significa che, a prescindere dalla spesa al mq per la schermatura solare, si potrà detrarre al massimo il 50% su euro 230 al mq (iva e posa esclusa), come spiegato nel punto successivo.

Possono accedere allo sconto in fattura sia le persone fisiche che le persone giuridiche (partite iva).

Come si calcola l’importo che si puo’ portare in detrazione?

Per quanto riguarda le persone fisiche potranno portare in detrazione:

• La spesa massima ammissibile per la persona fisica (il cliente privato) è di euro 230,00 al metro quadrato, al netto di IVA, significa cioè che qualunque sia il prezzo finale al metro quadrato della sola tenda comprensiva di accessori e/o automatismi, si può portare in detrazione solamente il 50% di 230,00 euro, cioè 115,00 euro al metro quadrato.

• Le atre spese sostenute come ad esempio le opere elettriche, la posa in opera, eventuali costi per ponteggi e prestazioni professionali, godranno sempre della detrazione del 50%, questa volta senza limitazioni o massimali di spesa.

• L’iva sulla fattura gode sempre della detrazione del 50% del suo importo.

Per quanto riguarda i soggetti giuridici (partite IVA) potranno portare in detrazione:

• La spesa massima ammissibile per i titolari di partita iva è di euro 230,00 al metro quadrato, al netto di IVA, significa cioè che qualunque sia il prezzo finale al metro quadrato della sola tenda comprensiva di accessori e/o automatismi, si può portare in detrazione solamente il 50% di 230,00 euro, cioè 115,00 euro al metro quadrato.

• Le altre spese sostenute come ad esempio le opere elettriche, la posa in opera, eventuali costi per ponteggi e prestazioni professionali, godranno sempre della detrazione del 50%, questa volta senza limitazioni o massimali di spesa.

• I soggetti giuridici non possono portare l’IVA sulla fattura in detrazione come credito d’imposta.

Quali sono i passaggi da effettuare per ottenere l’ecobonus al 50% con lo sconto in fattura?

• Accertarsi di poter effettuare un’installazione di un prodotto con i requisiti richiesti per l’Ecobonus

• Concordare con il rivenditore già al momento della richiesta di preventivo la volontà di voler cedere il credito d’imposta

• Effettuare il pagamento della fattura con Bonifico Bancario parlante

Cosa succede al credito d’imposta una volta ceduto al rivenditore?

Una volta ceduto il credito fiscale, attraverso la formula dello Sconto in Fattura, questo diventa di proprietà del rivenditore.

Il rivenditore potrà:

• usufruire del credito fiscale in 10 anni, andandolo a compensare annualmente con le imposte dovute allo Stato.

• cedere il credito fiscale ad altre entità (istituti di credito e/o aziende fornitrici)

Qualora il privato volesse cedere il proprio credito d’imposta al suo rivenditore sarà necessaria la produzione di questi documenti

Quali documenti occorrono per cedere il credito d’imposta ad un istituto di credito?

Per il cliente finale:

• Documento di identità sia per persone fisiche sia per rappresentante legale di società

• Codice fiscale

• Visura camerale (se partita iva)

• Telefono

• E-mail

• Copia conforme della fattura di vendita (firmata dal cliente)

• visura catastale dell’immobile

• verbale di assemblea condominiale (se è un condominio)

• copia del bonifico parlante (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006)

• dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attenstante anche la conformità dei documenti consegnati in copia rispetto all’originale

• dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del cliente finale qualora, avendo optato per la formula dello sconto in fattura, il rivenditore non potesse usufruire del relativo credito d’imposta. In questo modo il rivenditore avrà diritto a rivalersi nei confronti dell’acquirente per un importo pari allo sconto applicato.

• Modello dell’agenzia delle entrate (in allegato)

Documentazione tecnica da trasmettere attraverso il sito dell’Enea a esclusivo carico del cliente finale.

Si ricorda che il mancato o erroneo invio della documentazione al sito Enea può essere causa di rifiuto dell’accettazione della cessione del credito d’imporsta.

“Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere nel caso di utilizzo diretto o entro la data di fine lavori nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Il cliente finale che documenti bisogna conservare?

Di tipo “Tecnico”:

• certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;

• stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;

• schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Di tipo “Amministrativo”:

• delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;

• fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;

• ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;

• stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

Queste documentazioni vanno conservate per almeno 10 anni.

E consigliato inviare copia dei documenti anche al rivenditore.

Come Idea nel Web non  ci assumiamo responsabilità su quanto sopra inserito che risulta attinto da documentazioni ora in vigore ma ce possono subire variazioni e modifiche.

Si invita pertanto le persone a cui questa informazioni è inviata a verificarne la correttezza presso L’Enea e l’Agenzia delle entrate.